Dettaglio Segnalazione
Dettaglio segnalazione numero 8815 - Via zercate bassa, incrocio con via Basile; Capaci, Pa

OggettoTipo di problemaData segnalazioneUltimo aggiornamentoSegnalatoreInizio lavoriFine lavoriUfficio ResponsabileStato
discarica con mix di rifiuti, sito non bonificato a seguito di rogo derivato da accumulo incontrollato di rifiuti non ritirati, danno ambientale con conseguenze su SIC a Capaci in via zercate Rifiuti e Pulizia 08/09/2014 08/09/2014 salvino pietro Ufficio Ambiente e Natura Trasmesso all'U.R.P.
Descrizione segnalazione

-discarica presso raccoglitori di rsu e di Rd di materiali miscelati tra cui :rifiuti pericolosi, amianto, aree, ceneri da combustione di rifiuti, ingombranti, ecc. ecc. -mancante perimetrazione dell'area - danno ambientale ad area sic ITA020023 - SIC Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana -impossibile conferimento A RSU e RD -pericolo per la salute umana -presunta violazione dell'art 256 del D.L. 152/2006 di seguito riportato: Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236


Stato segnalazione
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OPERATORE
La segnalazione verrà inoltrata via email agli uffici comunali.
Stato della segnalazione: Trasmesso all'U.R.P. lunedì 8 settembre 2014 12:19:02
salvino pietro
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CITTADINO
Invio Segnalazione tramite ePartMobile
Stato della segnalazione: In Approvazione lunedì 8 settembre 2014 12:17:40


 
Posizione segnalazione
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